Articolo 1440 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Dolo incidente
Dispositivo
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse (1); ma il contraente in mala fede risponde dei danni [2056] (2).
Note
(1) A differenza dell'art. 1439 del c.c.in cui si prevede il dolo vizio, cioè determinante del consenso, qui il dolo è solo incidente, cioè influisce sull'assetto negoziale ma di un contratto che sarebbe stato comunque concluso.
(2) Il danno si determina considerando le diverse condizioni che si sarebbero create, in assenza di inganno, per il contraente raggirato.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 28291/2024
I raggiri, gli artifici, le menzogne, la reticenza maliziosa sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, così da determinare il vizio della volontà. In tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e, conseguentemente, il vizio di volontà che è stato determinante diventa causa di annullamento del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28291 del 4 novembre 2024)
2Cass. civ. n. 27145/2024
L'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27145 del 21 ottobre 2024)
3Cass. civ. n. 17988/2024
In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.–Affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sulla prestazione del consenso di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17988 del 1 luglio 2024)
4Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5380 del 29 febbraio 2024)
5Cass. civ. n. 5734/2019
Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019)
6Cass. civ. n. 20564/2015
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio tale contratto (nella specie, formulando richieste di risarcimento del danno per dolo contrattuale ex art. 1440 c.c. e di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c.), dovendosi ritenere, in tal caso, l'originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtù di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilità di rilievo officioso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20564 del 13 ottobre 2015)
7Cass. civ. n. 14046/2013
L'azione risarcitoria esperibile dall'avente diritto alla prelazione agraria ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sia destinatario di una proposta di alienazione del fondo ad un prezzo artatamente superiore a quello realmente pattuito tra le parti, va ricondotta alla comune azione di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., e non all'"actio dolis causam incidens" ex art. 1440 cod. civ., costituendo un'azione di tutela esterna del diritto di prelazione, il cui esercizio viene così reso più oneroso(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14046 del 4 giugno 2013)
8Cass. civ. n. 5965/2012
In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma "sconveniente", l'eventuale esistenza dell'inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l'obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse. (Nella specie, la circostanza taciuta riguardava il fatto che sul terreno, venduto come destinato a verde ed a parcheggi, sarebbe stata trasferita l'edificabilità da altri immobili di proprietà dell'acquirente, con conseguente incremento del valore del suolo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5965 del 16 aprile 2012)
9Cass. civ. n. 19024/2005
La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor svantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.–La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c. ), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto ; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al ?minor vantaggio?, ovvero al ?maggior aggravio economico? prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19024 del 29 settembre 2005)
10Cass. civ. n. 9523/1999
In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9523 del 8 settembre 1999)
11Cass. civ. n. 8318/1990
In tema didolus incidens(art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzioneiuris tantumche senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8318 del 16 agosto 1990)
12Cass. civ. n. 2798/1990
L'art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal c.c., anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del contratto, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 c.n., la quale riguarda solo i diritti «derivanti» dal contratto stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2798 del 4 aprile 1990)
13Cass. civ. n. 3176/1981
Nella controversia vertente sull'annullamento del contratto per dolo determinante (art. 1439 c.c.), ovvero sulla risoluzione del medesimo per inadempimento, non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione l'esistenza di un dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c., trattandosi di questione del tutto estranea all'oggetto della contesa, in quanto idonea a comportare una responsabilità per danni del contraente in mala fede, ma non ad interferire sulla validità ed efficacia del contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3176 del 14 maggio 1981)
14Cass. civ. n. 1528/1974
Quando il dolo di una parte abbia determinato un error in negotio, nel senso che per effetto dei raggiri il soggetto passivo di questi abbia prestato il suo consenso per un negozio diverso da quello che intendeva realmente stipulare, non può venire in considerazione il disposto dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente). (Nella specie, si era dedotta l'induzione in errore per effetto di dolo nella costituzione di una servitù, laddove si era fatto credere che il negozio si riferisse alla liquidazione del danno per la costruzione di un elettrodotto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1528 del 22 maggio 1974)