Articolo 1447 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contratto concluso in istato di pericolo

Dispositivo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (1) di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Note

(1) La nozione di stato di pericolo si ricava ai sensi dell'art. 2045 del c.c.e dell'art. 54 del c.p.ma, a differenza di quanto il codice civile richiede in tema di stato di necessità (2045 c.c.), il pericolo che qui rileva è anche quello causato dal soggetto stesso ovvero quello che egli poteva evitare. Tale pericolo deve essere non solo noto alla controparte ma questa deve anche trarne un lucro.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 22567/2015

In tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto la nullità di un contratto di cessione di quote sociali in ragione dell'eccessiva sproporzione esistente tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo di cessione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22567 del 4 novembre 2015)

2Cass. civ. n. 3635/2013

La transazione stipulata tra l'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese (ATI) e l'amministrazione committente vincola tutte le imprese partecipanti all'ATI, delle quali la capogruppo ha la rappresentanza. Tale transazione non può, pertanto, essere rescissa ex art. 1447 c.c. per il solo fatto che l'amministrazione, nel concluderla, abbia tratto vantaggio dallo stato prefallimentare della impresa capogruppo stipulante; sia perché nella suddetta ipotesi lo stato di pericolo dello stipulante, per condurre alla rescissione del contratto, deve riguardare tutte le imprese partecipanti all'ATI e non una soltanto di esse; sia perché, in ogni caso, il fallimento della società capogruppo non comporta lo scioglimento dell'intero contratto di appalto, il quale può proseguire, se le altre imprese partecipanti all'ATI provvedano a nominare una nuova capogruppo che abbia il gradimento del committente, il che rende inconcepibile uno "stato di pericolo" per le imprese transigenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3635 del 14 febbraio 2013)