Articolo 1452 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della rescissione rispetto ai terzi

Dispositivo

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [2652] n. 1, [2690] n. 1] (2).

Note

(1) La norma non distingue tra acquisti a titolo oneroso o gratuito e nemmeno tra terzi inbuona fedeo inmalafede, pertanto si applica a tutte le ipotesi.

(2) Tra le parti, invece, la rescissione ha efficacia retroattiva e travolge le prestazioni già eseguite, che diventano indebite (v.2033 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1599/1976

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non può che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono così corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1599 del 7 maggio 1976)