Articolo 1457 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Termine per una delle parti
Dispositivo
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra (1), questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione (2).
Note
(1) Il termine è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso. L'essenzialità è oggettiva se dipende dalla natura della prestazione, soggettiva se dipende dalla volontà dei contraenti, salvo che si tratti di mere clausole di stile (ad esempio, la clausola "entro e non oltre").
(2) Pertanto, se insorgono conflitti tra le parti, la conseguente sentenza giudiziale sarà accertativa.
Massime giurisprudenziali (27)
1Cass. civ. n. 5987/2023
Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5987 del 28 febbraio 2023)
2Cass. civ. n. 19031/2022
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19031 del 13 giugno 2022)
3Cass. civ. n. 36918/2021
La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 36918 del 26 novembre 2021)
4Cass. civ. n. 10353/2020
L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 10353 del 1 giugno 2020)
5Cass. civ. n. 32238/2019
L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32238 del 10 dicembre 2019)
6Cass. civ. n. 14426/2016
L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l'improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura "entro il", negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14426 del 15 luglio 2016)
7Cass. civ. n. 16880/2013
La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16880 del 5 luglio 2013)
8Cass. civ. n. 16096/2003
In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di contratto preliminare, anche quando l'accordo negoziale preveda un termine specifico per l'adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16096 del 27 ottobre 2003)
9Cass. civ. n. 8881/2000
In presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde ad una indagine sulla rilevanza dell'inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8881 del 3 luglio 2000)
10Cass. civ. n. 1045/1998
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sé essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1045 del 3 febbraio 1998)
11Cass. civ. n. 8233/1997
Il termine per l'inadempimento indicato nel contratto deve ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l'uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilità economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8233 del 29 agosto 1997)
12Cass. civ. n. 10751/1996
(...) ne consegue che, ove le parti abbiano fatto uso di espressioni specifiche e inequivoche, non è necessario un accertamento ulteriore teso ad escludere (anche sulla base di altri elementi) un interesse all'adempimento oltre il termine previsto. (Nella specie l'essenzialità del termine era stata espressamente convenuta dalle parti che avevano altresì esplicitamente previsto la risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10751 del 2 dicembre 1996)
13Cass. civ. n. 2347/1995
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione «entro e non oltre» quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che le parti, adoperando l'espressione «entro e non oltre», avevano fissato per formalizzare in atto pubblico una scrittura privata di compravendita immobiliare, ed avevano rigettato la domanda di risoluzione proposta dal venditore, osservando che il termine era stato fissato nel preminente interesse del venditore medesimo e che gli ostacoli da lui frapposti alla stipula del rogito notarile, in occasione del quale gli sarebbe stato corrisposto il residuo prezzo della compravendita, dimostravano la mancanza di un suo pressante interesse a conseguire il pagamento nel termine previsto. La S.C. ritenendo congruamente motivata e quindi incensurabile tale decisione ha ribadito il principio di cui alla massima).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2347 del 1 marzo 1995)
14Cass. civ. n. 1674/1995
Nei contratti a prestazioni corrispettive, lo stabilire se il termine convenuto per l'esecuzione delle prestazioni di una delle parti sia fissato nell'interesse esclusivo della stessa, della controparte o di entrambe, è accertamento che non può essere svolto sulla base del solo dato formale ed estrinseco dell'essere stato il termine previsto per la prestazione di quella determinata parte, ma che deve necessariamente estendersi alla funzione che i contraenti, avuto riguardo alla natura ed oggetto di detta prestazione, nonché al suo rapporto di sinallagmaticità con la controprestazione, abbiano in concreto voluto assegnare al termine medesimo, nel quadro dell'attuato regolamento negoziale dei reciproci interessi. Nell'espletamento di questa indagine, non può giovare alla configurazione del termine di adempimento convenuto per la prestazione di una parte come di un termine stabilito nell'interesse ed a favore esclusivo dell'altra, salvo che con valenza puramente indiziaria, la circostanza che — come nella specie — a carico della sola parte debitrice di quella prestazione sia stato previsto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una «penale».(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1674 del 16 febbraio 1995)
15Cass. civ. n. 8195/1993
L'essenzialità del termine apposto ad un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione del contratto definitivo ed il pagamento del saldo del prezzo comporta, in caso di colposa inosservanza del detto termine, la risoluzione di diritto del preliminare, a norma dell'art. 1457 c.c., prescindendo dall'indagine sull'importanza dell'inadempimento, salvo rinuncia anche implicita da parte del creditore, dopo la scadenza del termine, all'essenzialità dello stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8195 del 22 luglio 1993)
16Cass. civ. n. 1020/1992
Il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale, non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che nell'ipotesi di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non fu possibile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1020 del 30 gennaio 1992)
17Cass. civ. n. 1742/1986
Nell'ipotesi di inosservanza del termine essenziale, costituisce impedimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c., il comportamento contrario a buona fede della controparte quando per l'adempimento si richieda la cooperazione di entrambi i contraenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1742 del 14 marzo 1986)
18Cass. civ. n. 4451/1985
Il termine contrattuale di adempimento, ove non debba considerarsi essenziale, obiettivamente, per la particolare natura della prestazione, può ritenersi tale esclusivamente in relazione alla comune volontà manifestata dalle parti, sia pure con formule non sacramentali, al momento della conclusione del contratto, la quale può essere ricostruita anche attraverso il loro comportamento posteriore, da valutare però complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, senza tener conto del comportamento dell'altra parte, e sempre che l'inutile decorso di esso comporti la perdita, almeno per uno dei contraenti, dell'utilità economica del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4451 del 21 agosto 1985)
19Cass. civ. n. 3823/1983
Il termine per adempiere, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che abbia carattere puramente indicativo, non riveste gli estremi dell'essenzialità, in senso tecnico, tale cioè da implicare, se non osservato, la risoluzioneipso iuredel contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. e sebbene sia configurabile, pure in difetto di una qualificazione espressa in contratto, una essenzialità tacita in presenza di elementi i quali facciano ritenere che senza la stretta osservanza del termine le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto stesso, essa deve tuttavia essere insita nel contratto, non potendosi a tali effetti valorizzareex postcomportamenti di una delle parti. Tale essenzialità può anche risultare, oltre che dalla volontà espressa dalle parti, anche dalla natura del contratto, quando l'utilità economica tenuta presente nella stipulazione del contratto possa andare perduta con l'inutile decorso del termine, ma l'indagine su tali requisiti si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e giuridicamente motivata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3823 del 6 giugno 1983)
20Cass. civ. n. 3542/1977
Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l'inadempimento non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte, divenuta temporaneamente impossibile. In tal caso, infatti, l'obbligato può invocare l'exceptio inadimpleti contractus, restando per la temporanea impossibilità sospeso il termine essenziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3542 del 5 agosto 1977)
21Cass. civ. n. 4098/1976
In tema di indagine sull'essenzialità o meno del termine per adempiere, qualora detta essenzialità risulti prevista dalla volontà delle parti, rimane irrilevante ogni accertamento sull'oggettivo interesse del creditore all'adempimento in quel termine.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4098 del 9 novembre 1976)
22Cass. civ. n. 566/1975
La relatività e la variabilità insite nel tempo occorrente allo svolgimento di un'attività, specie quando questa sia complessa (come nel caso del tempo occorrente per provvedere all'estinzione delle passività gravanti su un immobile) sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 566 del 14 febbraio 1975)
23Cass. civ. n. 1436/1972
Qualora sia stato fissato un termine essenziale per l'esecuzione di un contratto, l'inosservanza del termine produce la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1457 c.c., senza che sia necessaria la preventiva intimazione della diffida ad adempiere.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1436 del 12 maggio 1972)
24Cass. civ. n. 934/1972
Come si desume dall'art. 1457 c.c., la parte nel cui interesse è stato fissato un termine essenziale ha sempre la facoltà di esigere la esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine; tale facoltà non è perciò incompatibile con l'essenzialità del termine.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 934 del 25 marzo 1972)
25Cass. civ. n. 3194/1971
In materia negoziale l'effetto più rilevante del carattere essenziale di un termine è quello di non rendere possibile l'esecuzione tardiva (art. 1457 c.c.); nel caso di inosservanza di termine non essenziale l'inadempiente potrà evitare la condanna al risarcimento solo fornendo la prova che il ritardo è stato dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3194 del 10 novembre 1971)
26Cass. civ. n. 1637/1971
Pur in presenza dell'inutile decorso di un termine essenziale, è sempre necessaria la domanda di parte affinché possa pronunciarsi la risoluzione di un contratto. Invero l'espressione «di diritto» usata in proposito dalla norma dell'art. 1457, secondo comma c.c., significa soltanto che la pronunzia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa e che, quindi, i suoi effetti rimontano al tempo, in cui si è verificato l'evento, e non già che a tale pronuncia il giudice possa provvedere d'ufficio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1637 del 31 maggio 1971)
27Cass. civ. n. 1502/1971
Anche nei contratti con prestazioni corrispettive il carattere essenziale del termine è considerato sempre in relazione alle singole prestazioni, nel senso che il termine è essenziale nell'interesse di ciascuna delle due parti con riferimento alla prestazione che deve essere adempiuta dalla controparte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1502 del 18 maggio 1971) Cass. civ. n. 3645/200In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3645 del 16 febbraio 200)