Articolo 1462 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Dispositivo

Note

(1) Si tratta della c.d. clausolasolve et repetein base alla quale ad una parte è concesso il diritto di non vedersi opposta alcuna eccezione ad opera della controparte se non dopo che questa ha adempiuto. Tra i contratti nei quali trova frequente applicazione vi è la fideiussione (1936 ss. c.c.).

(2) Ad esempio, se il giudice ritiene che l'eccezione possa essere fondata.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 8713/2024

2Cass. civ. n. 4446/2008

3Cass. civ. n. 2227/1995

4Cass. civ. n. 759/1994

5Cass. civ. n. 11284/1993

6Cass. civ. n. 4122/1982

7Cass. civ. n. 6406/1981