Articolo 1465 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Dispositivo

Note

(1) Ad esempio, se Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita (1470 c.c.) di un quadro di Mantegna, ma il quadro stesso, dopo la stipula, rovina a causa di un allagamento imprevisto ed inevitabile del magazzino di Tizio, Caio è comunque tenuto a versare il prezzo.

(2) Pertanto, se la società Alfa, con sede a Milano, deve consegnare a Caio, che vive a Napoli, 10.000 magliette bianche, una volta che Alfa le consegna al vettore Gamma (1678 c.c.) ha diritto al pagamento del prezzo anche se Gamma, a seguito di incidente stradale, dovesse perdere l'intero carico.

(3) In tal caso si ha una deroga al principio di retroattività della condizione (v.1360 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3168/2025

2Cass. civ. n. 15344/2000

3Cass. civ. n. 2548/1982