Articolo 1468 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Contratto con obbligazioni di una sola parte
Dispositivo
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 7225/2019
L'atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell'art. 1468 cod. civ., bensì dell'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. (Rigetta, App. Roma, 14/10/2003).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7225 del 25 marzo 2019)
2Cass. civ. n. 4141/1983
Alla clausola penale prevista, sia pure a carico di una sola delle parti, in un contratto a prestazioni corrispettive non è riferibile in alcun modo la disciplina della sopravvenuta eccessiva onerosità della presentazione dovuta in dipendenza di contratto dal quale sorgono obbligazioni a carico di uno solo dei contraenti, di cui all'art. 1468 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4141 del 16 giugno 1983)