Articolo 1479 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Buona fede del compratore

Dispositivo

Note

(1) Per l'acquirente, quindi, vi è l'alternativa tra attendere di conseguire la proprietà del bene ovvero agire per la risoluzione, ma questa seconda possibilità è temporalmente limitata.

(2) La risoluzione, infatti, renderebbe indebito (2033 c.c.) il corrispettivo dell'alienante. La norma fa salvo l'art. 1223 del c.c.in quanto il compratore ha anche il diritto al risarcimento del danno, in aggiunta a quello al rimorso del prezzo.

(3) Quelle di cui all'art. 1475 del c.c..

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 25028/2024

2Cass. civ. n. 15832/2024

3Cass. civ. n. 787/2020

4Cass. civ. n. 4164/2015

5Cass. civ. n. 14751/2006

6Cass. civ. n. 11624/2006

7Cass. civ. n. 925/1997

8Cass. civ. n. 8434/1995

9Cass. civ. n. 1600/1993

10Cass. civ. n. 9112/1987

11Cass. civ. n. 2827/1987

12Cass. civ. n. 1676/1982