Articolo 1493 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della risoluzione del contratto

Dispositivo

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo (1) e rimborsare al compratore le spese [1475] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (2).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Note

(1) Comprensivo degli interessi (v.1282 c.c.).

(2) Ad esempio, le somme sborsate per evitare che il bene viziato subisca un ulteriore deterioramento ovvero per migliorarne lo stato.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 16077/2020

In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16077 del 28 luglio 2020)

2Cass. civ. n. 12759/1993

La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12759 del 23 dicembre 1993)

3Cass. civ. n. 12942/1992

Posto che l'obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 12942 del 4 dicembre 1992)