Articolo 1498 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento del prezzo

Dispositivo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo (1) [1515] nel termine e nel luogo fissati dal contratto (2).

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [1510] dove questa si esegue [1528] (3).

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Note

(1) L'elemento del prezzo è ciò che distingue la compravendita (1470 c.c.), da un lato, dalla permuta (1552 c.c.) e, dall'altro, dalla donazione (769 c.c.).

(2) Se l'obbligazione del debitore rimane inadempiuta alla scadenza questi è in mora (1219 c.c.).

(3) Si veda l'art. 1182 del c.c..

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 19894/2020

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498, comma 3, c.c., ossia nel domicilio del venditore.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19894 del 23 settembre 2020)

2Cass. civ. n. 32692/2019

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32692 del 12 dicembre 2019)

3Cass. civ. n. 24560/2013

Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 c.c., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24560 del 31 ottobre 2013)

4Cass. civ. n. 21895/2013

In tema di compravendita, l'eventuale pattuizione di un termine per il pagamento del prezzo rappresenta, rispetto alla previsione di cui all'art. 1498, secondo comma, c.c., un fatto modificativo degli effetti naturali del contratto, sicché grava sul venditore, che su tale termine fondi una più favorevole individuazione del "dies a quo" della prescrizione, fornirne la corrispondente dimostrazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21895 del 25 settembre 2013)

5Cass. civ. n. 19920/2012

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19920 del 14 novembre 2012)

6Cass. civ. n. 1523/2000

La disposizione del comma 3 dell'articolo 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorioexarticolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti: la semplice autorizzazione all'agente del venditore a riscuotere il prezzo presso il compratore non opera lo spostamento delforum destinatae solutionisdal domicilio del venditore-creditore, poiché tale spostamento ha luogo solo se siffatta modalità di pagamento sia stata prevista convenzionalmente con carattere esclusivo e il venditore abbia rinunciato espressamente al foro previsto dagli articoli 1182 e 1498 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1523 del 11 febbraio 2000)

7Cass. civ. n. 2966/1999

L'uso invalso tra le parti di un contratto di vendita di pagare la merce successivamente al domicilio del compratore, al passaggio dell'agente del venditore per ritiro di ordini o consegne, non è inquadrabile tra gli usi diversi, che a norma dell'art. 1498, secondo comma, c.c. consentono al compratore, per determinati affari, di non pagare il prezzo del bene nel luogo ove si esegue la consegna di esso, perché questi sono usi normativi, ossia costituiscono norme non scritte, sussidiarie e integrative, derivanti da una pratica costante e generale, attuata con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica, e non interpretativi, perché non hanno la funzione di chiarire o integrare la volontà negoziale. Né in tali prassi è sufficiente per configurare la pattuizione prevista dal primo comma dell'art. 1498 c.c. e quindi per modificare ilforum destinatae solutionis,che è il domicilio del venditore, se non è convenuto che essa costituisce modalità di pagamento esclusiva, e il venditore contestualmente non rinuncia al foro previsto dal terzo comma dell'art. 1498 c.c., ovvero dell'art. 1182 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2966 del 29 marzo 1999)

8Cass. civ. n. 4362/1995

Ai fini della competenza per territorioexart. 20 c.p.c. non incide sulforum destinatae solutionisla pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma 3, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498, ultimo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4362 del 19 aprile 1995)

9Cass. civ. n. 6263/1982

Qualora resti inosservato il patto che preveda il pagamento del prezzo della vendita contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, riprende vigore, anche ai fini della competenza territoriale, il disposto dell'art. 1498, ultimo comma, c.c., sull'individuazione del domicilio del venditore quale luogo dell'adempimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6263 del 20 novembre 1982)

10Cass. civ. n. 3215/1982

Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento è necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3215 del 27 gennaio 1982)

11Cass. civ. n. 397/1982

La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all'epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciò debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 397 del 21 gennaio 1982)

12Cass. civ. n. 1097/1981

In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza del termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l'esecuzione del contratto, il venditore può avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l'accordata proroga del termine per l'esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell'art. 1498 cpv. c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1097 del 23 febbraio 1981)

13Cass. civ. n. 992/1981

Qualora l'obbligazione dedotta in giudizio concerna il pagamento del prezzo di merce venduta e consegnata e la modalità di pagamento a mezzo tratta non sia prevista in fattura con carattere di esclusività e con correlativa rinuncia espressa del venditore-creditore al foro previsto dagli artt. 1498, comma terzo, e 1182, comma terzo c.c., tale modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al debitore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale e non comporta sostituzione del luogo del pagamento del prezzo (domicilio del venditore) con quello di presentazione della cambiale (art. 44, comma primo, legge cambiaria). Pertanto, in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del debitore nella sua sede, l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del venditore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 992 del 18 febbraio 1981)

14Cass. civ. n. 6133/1980

Il luogo di pagamento del prezzo indicato dall'art. 1498, ultimo comma, c.c. nel domicilio del venditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., è sostituito dal luogo in cui; a norma dell'art. 44 della legge cambiaria va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore-creditore, a emettere tratte a copertura del credito per il prezzo prevede tale modalità di pagamento con carattere esclusivo, mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, giacché, in tal caso quella modalità rappresenta una semplice facoltà concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6133 del 17 novembre 1980)

15Cass. civ. n. 3614/1977

La pattuizione derogatoria alla regola che il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al domicilio del venditore, con la conseguente modifica del luogo di esecuzione del contratto ai fini della competenza per territorio, deve risultare in modo espresso ed inequivoco e non può, quindi, essere desunta dalla sola circostanza che il pagamento di un acconto sia avvenuto nel domicilio del compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3614 del 8 agosto 1977)

16Cass. civ. n. 2818/1975

Nella compravendita di cose mobili da trasportare (cosiddetta vendita da piazza a piazza), il pagamento del prezzo deve avvenire, in mancanza di patto od uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore; questo luogo, pertanto, va considerato comelocus destinatae solutionis, al fine della determinazione della competenza per territorio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2818 del 16 luglio 1975)

17Cass. civ. n. 490/1974

La regolamentazione dei pagamenti da farsi all'estero nelle relazioni commerciali e, in genere, nei negozi che causano spostamenti di valuta dall'Italia verso paesi esteri, regolamentazione volta a tutelare interessi pubblici generali, non comporta modificazioni del principio che, in mancanza di diverso patto negoziale, il pagamento del prezzo di una compravendita, se non deve essere fatto al momento della consegna, va fatto al domicilio del venditore. Che per eseguire, poi, siffatto pagamento si debbano impiegare, in applicazione di norme cogenti, determinati procedimenti di trasmissione della valuta è cosa che non incide sulla disciplina privatistica della compravendita, quale risulta dai patti del contratto e dalla legge che regola lo specifico contratto.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 490 del 21 febbraio 1974)

18Cass. civ. n. 3209/1973

La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro rimane valida soltanto per l'ipotesi dell'adempimento, nel mentre per quella di inadempimento, seguito da azione giudiziale, riprende vigore sostitutivo il regolamento legale del luogo di pagamento dettato dall'art. 1498 c.c. nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3209 del 26 novembre 1973)