Articolo 1503 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esercizio del riscatto

Dispositivo

Note

(1) La dichiarazione di riscatto, che è atto unilaterale recettizio (1324,1334,1335 c.c.), deve essere accompagnata dalla consegna delle somme che il venditore deve restituire: quando sono presenti entrambi, si produce l'effetto del riscatto di far rirntrare il bene nel patrimonio dell'alienante.

(2) In tal caso non è più sufficiente la consegna del bene ma è necessaria la vera e propria offerta reale (1209 c.c.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 177/1984

2Cass. civ. n. 3470/1983

3Cass. civ. n. 2703/1978

4Cass. civ. n. 216/1977

5Cass. civ. n. 1805/1976