Articolo 1505 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Dispositivo

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [1604] (1).

Note

(1) Dal tenore della norma e dalla "ratio"che le è sottesa si può desumere che sono fatte salve solo le locazioni (1571 c.c.), mentre soccombono sia i diritti reali di garanzia (2784,2808 c.c.) sia i diritti reali di godimento (978 ss. c.c.).