Articolo 1505 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Dispositivo

Note

(1) Dal tenore della norma e dalla "ratio"che le è sottesa si può desumere che sono fatte salve solo le locazioni (1571 c.c.), mentre soccombono sia i diritti reali di garanzia (2784,2808 c.c.) sia i diritti reali di godimento (978 ss. c.c.).