Articolo 1508 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita separata di cosa indivisa

Dispositivo

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.