Articolo 1510 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Luogo della consegna

Dispositivo

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737] (1); le spese del trasporto sono a carico del compratore [1475] (2).

Note

(1) Pertanto la cosa viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Nel caso di vendita di cosa generica, la consegna vale anche come specificazione (v.1378 c.c.)

(2) Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto.

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 782/2020

La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2020)

2Cass. civ. n. 31067/2019

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31067 del 28 novembre 2019)

3Cass. civ. n. 13377/2018

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c..(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13377 del 29 maggio 2018)

4Cass. civ. n. 11811/2018

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11811 del 15 maggio 2018)

5Cass. civ. n. 16771/2016

In tema d'imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, in caso di acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c., a cui la norma tributaria rimanda, l'effetto traslativo si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso, sicché, in base alla regola generale di cui all'art. 75 (attuale 109), comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all'esercizio dell'anno in cui il bene è stato spedito.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 16771 del 9 agosto 2016)

6Cass. civ. n. 16961/2014

Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, sicché, per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la stipulazione della clausola "porto franco", perché questa esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16961 del 24 luglio 2014)

7Cass. civ. n. 10343/2014

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10343 del 13 maggio 2014)

8Cass. civ. n. 2084/2014

La previsione di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'art. 1228 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2084 del 30 gennaio 2014)

9Cass. civ. n. 25423/2013

In caso di vendita di beni mobili da trasportare pattuita con clausola "franco partenza", il venditore, a norma dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, rispondendo solo dell'integrità della stessa al momento della consegna al vettore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25423 del 12 novembre 2013)

10Cass. civ. n. 553/2012

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 553 del 17 gennaio 2012)

11Cass. civ. n. 15905/2011

In tema di trasporto di merci, la pattuizione della clausola CIF comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base al menzionato principio e ad una corretta interpretazione della clausola CIF in concreto stipulata, aveva affermato il diritto della società venditrice di conseguire l'indennizzo assicurativo per la merce caricata a bordo della nave in buone condizioni, venduta nel corso del viaggio e giunta a destinazione avariata, sul presupposto che, trattandosi di merce oggetto di una pluralità di vendite e spedita a diversi compratori senza distinzione di lotti, il venditore non si libera dall'obbligo di consegna in favore dei compratori con la messa a disposizione della merce a beneficio del vettore, soggiacendo, invece, all'onere di separazione dei lotti al fine della loro individuazione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15905 del 20 luglio 2011)

12Cass. civ. n. 27125/2006

Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27125 del 19 dicembre 2006)

13Cass. civ. n. 21055/2006

La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza — ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21055 del 28 settembre 2006)

14Cass. civ. n. 1057/2005

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1057 del 19 gennaio 2005)

15Cass. civ. n. 10133/2004

Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che, in caso di inosservanza, non vieta la sua circolazione secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10133 del 26 maggio 2004)

16Cass. civ. n. 6756/2004

Nell'ipotesi di acquisto di bene (nel caso, imbarcazione) che si trovi nell'attuale detenzione di un terzo (nel caso, ormeggiatore), gli obblighi di quest'ultimo con riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (nel caso, di ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano determinate nuove condizioni al riguardo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6756 del 6 aprile 2004)

17Cass. civ. n. 7634/2003

In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligatoex legea pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di «assegno del porto», per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7634 del 16 maggio 2003)

18Cass. civ. n. 15389/2002

In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola "fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15389 del 4 novembre 2002)

19Cass. civ. n. 14565/2002

Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l'ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia stata data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l'inoltro all'acquirente. Ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, è quello in cui è avvenuta la detta consegna.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14565 del 11 ottobre 2002)

20Cass. civ. n. 8212/2001

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, secondo comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento — fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore,exart. 1689, primo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8212 del 18 giugno 2001)

21Cass. civ. n. 4344/2001

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel genus il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4344 del 26 marzo 2001)

22Cass. civ. n. 13957/1999

Con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell'art. 1510 c.c.; la proprietà della stessa ed il rischio del suo perimento si trasferiscono all'acquirente. Ne consegue che l'assicuratore del venditore, se indennizza il proprio assicurato per il fatto verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga male, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13957 del 13 dicembre 1999)

23Cass. civ. n. 2817/1999

L'art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della «vendita con spedizione», mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa «una vendita con consegna all'arrivo». La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della «vendita con spedizione», perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2817 del 25 marzo 1999)

24Cass. civ. n. 1300/1998

La rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c. Tuttavia, quando non vi sia contestazione né dell'avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce né dell'integrità dei pacchi stessi, ma il compratore contesti il contenuto dei pacchi in relazione all'obbligo del venditore di consegnare tutta la merce oggetto della vendita, nella quantità convenuta, incombe sul venditore stesso la prova di aver consegnato al compratore tutta la merce, e tale prova non può essere costituita dalla fattura di accompagnamento dei pacchi sottoscritta dal compratore e restituita al vettore allo spedizioniere al momento della loro ricezione e prima della loro apertura, dato che tale fattura fornisce la prova dell'avvenuta ricezione dei pacchi stessi e, mancando una riserva, anche dell'integrità del loro imballaggio, ma non del loro contenuto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1300 del 7 febbraio 1998)

25Cass. civ. n. 5643/1995

Poiché in materia contrattuale è regola generale quella del carattere vincolante delle pattuizioni in cui si esprime la volontà negoziale (art. 1372 c.c.), deve ritenersi che la clausola che preveda nella vendita con spedizione che la consegna della merce debba farsi ad un determinato vettore imponga una specifica modalità di adempimento della prestazione del venditore, con la conseguenza che questi si rende inadempiente ove effettui la consegna ad un trasportatore diverso da quello indicato in contratto e non può conseguire la liberazione dalla propria obbligazione se non con la consegna della merce all'acquirente, la prova della quale costituisce onere del venditore stesso. Incorre, pertanto, in vizio di omessa motivazione la sentenza che attribuisca a detta clausola soltanto il valore di un'indicazione di massima, non diretta a creare obblighi, senza indicare gli elementi negoziali che giustifichino un tale assunto, rendendo conto dell'operata valutazione con argomentazioni logicamente adeguate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5643 del 23 maggio 1995)

26Cass. civ. n. 1381/1994

Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliariex legedel compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest'ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell'inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall'art. 1228 c.c., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. o C.I.F. che attiene soltanto all'assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposte dalla comune diligenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1381 del 11 febbraio 1994)

27Cass. civ. n. 4331/1993

L'art. 1510, secondo comma, c.c., che nell'ipotesi di vendita a distanza libera il venditore dall'obbligo di consegna della cosa al compratore con la consegna al vettore o spedizioniere, è applicabile ad altre figure negoziali da cui, comunque, scaturisca l'obbligo di consegna o restituzione della cosa: è comunque fatto salvo il patto contrario, come nel caso in cui, in virtù di accordo, la parte si sia obbligata non semplicemente alla restituzione della merce, ma alla riconsegna di essa al domicilio della controparte, nel qual caso l'obbligazione è da ritenere adempiuta se - e nel momento in cui - il vettore riconsegna le cose al destinatario, per cui, in mancanza, il mittente risponde del fatto colposo del vettore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4331 del 9 aprile 1993)

28Cass. civ. n. 8345/1990

Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto ungenus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8345 del 17 agosto 1990)

29Cass. civ. n. 4818/1981

La consegna — costituente una delle obbligazioni del venditore — è l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Pertanto, quando dal contratto risulta che il venditore si è obbligato a mettere a disposizione il suo personale specializzato, sia pure verso compenso da conteggiarsi a parte, per la messa in opera della macchina — che indica nel linguaggio tecnico la collocazione di un apparecchio o di una struttura o delle parti di un impianto nel luogo in cui devono funzionare — deve ritenersi che le parti abbiano inteso che a carico del venditore sussiste l'obbligo di provvedere al montaggio come requisito indispensabile per l'adempimento dell'obbligazione di consegnare, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione dellocus destinatae solutionis, si deve avere riguardo allo stabilimento dell'acquirente dove, col montaggio della macchina, viene effettuata quella consegna nel senso sopra indicato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4818 del 25 luglio 1981)