Articolo 1544 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi del venditore
Dispositivo
(1)Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità (2), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [765].
Note
(1) La norma, dettata specificamente per la vendita di eredità, prevede una obbligazione che si affianca a quelle previste a carico dell'alienante in via generale (v.1476 c.c.).
(2) In base alla "ratio"sottesa alla norma, si deve ritenere che essa si riferisca sia alle vendite onerose (v.1470 c.c.) che a quelle non onerose, considerando che in entrambi i casi può prodursi un indebito arricchimento (v.2033 c.c.) a favore del venditore.