Articolo 1546 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità per debiti ereditari
Dispositivo
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari (1).
Note
(1) Si realizza, in tal modo, un'ipotesi di accollo cumulativo (v.1273 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1902/2015
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1902 del 3 febbraio 2015)