Articolo 1549 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Perfezione del contratto
Dispositivo
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli (1).
Note
(1) La consegna può essere effettiva ma anche mancare, come nel caso del soggetto che abbia già la detenzione dei titoli (traditio brevi manu).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 575/1982
Non è richiesta la forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazioni di borsa (compravendita di titoli, riporti) da compiere per suo conto. Pertanto gli usi di borsa che riconoscono all'accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai «fissati bollati» ed ai «foglietti provvisori» ai fini della perfezione e validità del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 575 del 29 gennaio 1982)
2Cass. civ. n. 3727/1969
Nel contratto di riporto la consegna dei titoli adempie alla funzione di fornire, mediante l'instaurazione di una nuova situazione di fatto, una maggiore tutela agli interessi in conflitto ed in particolare di dare al riportatore la possibilità di accertare che il riportato dispone effettivamente dei titoli dati a riporto onde evitare operazioni «allo scoperto». Essa è, quindi, strumento per lo spostamento del possesso dei titoli (dal riportato al riportatore) e non necessariamente atto traslativo di diritti. Pertanto la fattispecie di cui all'art. 1549 c.c. può essere integrata anche prescindendo dalla consegna effettiva dei titoli, quando ricorrano situazioni di fatto, che rendano superflua la consegna materiale. Si hanno in tali casi i c.d. «riporti consensuali» caratterizzati dalla sussistenza dei presupposti della traditio brevi manu o del «costituito possessorio».(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3727 del 15 novembre 1969)