Articolo 1553 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Evizione
Dispositivo
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta (1), secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Note
(1) Si tratta del valore del bene al tempo dell'evizione, comprensivo di eventuali migliorie o diminuzioni di valore rispetto al momento del perfezionamento della permuta (1552 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 26589/2024
In caso di permuta, il permutante che ha subito l'evizione e non intende riavere la cosa data ha diritto al valore della cosa evitto secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ex art. 1553 c.c. Tale valore deve essere determinato con riferimento all'effettivo valore del bene alla data della permuta, non potendo coincidere con quello consensualmente attribuito al terreno nel contratto, considerato piuttosto il valore della cosa ceduta in permuta.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26589 del 11 ottobre 2024)