Articolo 1556 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) La scelta determina una obbligazione facoltativa (v.1285 c.c.), atteso che oggetto dell'obbligazione principale è il pagamento del prezzo (v.1182 c.c.) ma l'acquirente si libera anche restituendo le cose. Queste sono infungibili e l'acquirente è tenuto a restituire le medesime che gli sono state consegnate.

(2) Data la natura del contratto è necessario che all'acquirente sia concesso un lasso di tempo nel quale abbia la possibilità di rivendere il bene e, pertanto, deve escludersi l'esigibilità immediata della prestazione.

(3) Il contratto estimatorio, di cui costituisce un esempio tipico la rivendita di giornali, è un contratto reale ad effetti obbligatori (v.1376 c.c.), che ha la funzione di attribuire all'accipiensun potere di disposizione della cosa (v.1558 c.c.).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 19351/2025

2Cass. civ. n. 5987/2023

3Cass. civ. n. 25606/2015

4Cass. civ. n. 11196/2003

5Cass. civ. n. 3485/1990

6Cass. civ. n. 2137/1982

7Cass. civ. n. 3985/1978

8Cass. civ. n. 9/1974