Articolo 1566 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Patto di preferenza

Dispositivo

Note

(1) Il patto può essere stipulato anche a favore del somministrato. Esso si limita a stabilire un diritto di preferenza (prelazione) a favore del somministrante a parità di condizioni e sempre che il somministrato si determini ad una nuova stipula. Tale patto si distingue dall'opzione (1331 c.c.), in quanto non fa nascere una proposta irrevocabile, e dal preliminare (1351,2932 c.c.), atteso che non determina l'obbligo di una successiva stipula per le parti.Poichè il patto è assunto volontariamente dai contraenti, ha efficacia solo obbligatoria e la sua violazione, non opponibile ai terzi, può far sorgere solo il diritto al risarcimento del danno (1218 ss. c.c.). Inoltre, la sua natura limitativa della libertà contrattuale fa ritenere che debba essere approvato specificamente per iscritto (v.13412 c.c.). In analogia all'art. 2596 del c.c.deve rivestire la forma scrittaad probationem.

(2) Il termine, quindi, è tassativo ed inderogabile per le parti (v.2596 c.c.).

(3) La comunicazione, che configura una proposta semplice (1326 c.c.), non è soggetta ad alcuna particolare forma se le parti non lo hanno stabilito (1352 c.c.).

(4) Se il somministrante si avvale della preferenza, il contratto si conclude con la sua comunicazione (1326,1334,1335 c.c.). Se non se ne avvale, il somministrato è libero di stipulare con altri ma purché non lo faccia a condizioni più favorevoli.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 19556/2013

2Cass. civ. n. 2269/1974