Articolo 1568 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione

Dispositivo

Note

(1) Poiché la clausola determina una restrizione nella libertà contrattuale del somministrante, si ritiene debba essere approvata specificamente per iscritto (1341 comma 2 c.c.).

(2) Ad esempio, il barista che ha assunto l'obbligo di vendere una data bibita di cui riceve la somministrazione in esclusiva: si tratta di un obbligo che si affianca al patto di esclusiva.

(3) Il fatto che abbia eseguito il contratto, anche se solo per il quantitativo minimo, pone la questione della risolubilità dello stesso (1453 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6819/1994

2Cass. civ. n. 1696/1976