Articolo 1579 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limitazioni convenzionali della responsabilità

Dispositivo

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità [1229] del locatore per i vizi della cosa (1) non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore, oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa [1490], [1580], [1581].

Note

(1) Ad esso si applica l'art. 1341 comma 2 c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16220/2002

In relazione alla disciplina dell'art. 1579 c.c., che circoscrive l'inefficacia della clausola limitativa della responsabilità del locatore alle ipotesi in cui i vizi della cosa siano stati taciuti in mala fede dal locatore o ne rendano impossibile il godimento, è da ritenersi valida la rinuncia del conduttore alla garanzia per vizi ignorati senza colpa dal locatore, e ciò anche quando i vizi abbiano a manifestarsi soltanto successivamente alla consegna della cosa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16220 del 18 novembre 2002)

2Cass. civ. n. 3249/1993

La disposizione dell'art. 1579 c.c., che sancisce l'inefficacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per i vizi che rendono impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 c.c., escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo, solo nei casi in cui i vizi incidano parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, ed in cui possa, quindi, essere ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3249 del 19 marzo 1993)