Articolo 1594 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sublocazione o cessione della locazione
Dispositivo
Il conduttore, salvo patto contrario [1624], ha facoltà di sublocare la cosa locatagli [1624], [1649], [1804], ma non può cedere il contratto [1406] senza il consenso del locatore [1588], [2149] (1) (2).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [378, 394 c. nav.].
Note
(1) Si vedano gli articoli2,6, comma 2, e36, L. 27 luglio 1978 n. 392.
(2) La differenza tra sublocazione e cessione del contratto (v.1406 ss.) sta in ciò: nella prima il conduttore, pur diventando, a sua volta, locatore, rimane obbligato verso il locatore originario; nella seconda il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente-locatario, che è estromesso dal contratto.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 17348/2011
In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all'art. 1594, comma primo, c.c. o di cessione in uso dell'immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. in quanto l'inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall'art. 1455 c.c., scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17348 del 18 agosto 2011)
2Cass. civ. n. 16111/2010
La violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 c.c., da valutarsi con riferimento all'interesse dell'altra parte ed alle circostanze del caso concreto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16111 del 8 luglio 2010)
3Cass. civ. n. 24792/2008
In caso di cessione della locazione o di sublocazione, il locatore, che non abbia liberato il cedente e che pretenda l'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario o dal subconduttore, può agire direttamente contro il solo conduttore-cedente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24792 del 8 ottobre 2008)
4Cass. civ. n. 14454/2006
La mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14454 del 22 giugno 2006)
5Cass. civ. n. 15763/2000
In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all'art. 1954, comma primo, c.c. o di cessione in uso dell'immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1452 c.c. in quanto l'inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall'art. 1455 c.c., scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15763 del 13 dicembre 2000)
6Cass. civ. n. 861/1989
Mentre nell'ipotesi di sublocazione si ha la nascita di un ulteriore rapporto, la cui sorte dipende da quello principale che permane, nel caso di cessione del contratto di locazione, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cedente, cessionario e ceduto (negozio plurilaterale), si instaura un rapporto diretto tra il terzo cessionario (che subentra al conduttore originario) ed il locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 861 del 11 febbraio 1989)
7Cass. civ. n. 337/1979
Il divieto di sublocazione non può farsi rientrare fra le clausole particolarmente onerose, per la cui validità il secondo comma dell'art. 1341 c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 337 del 17 gennaio 1979)