Articolo 1607 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata massima della locazione di case

Dispositivo

(1)La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte (2).

Note

(1) Si veda la L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Legge sulle locazioni abitative).

(2) Si tratta di una eccezione alla regola della durata limitata della locazione (v.1573 c.c.).