Articolo 1610 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spurgo di pozzi e di latrine

Dispositivo

Note

(1) L'articolo9, L. 27 luglio 1978, n. 392 stabilisce che le relative spese sono a carico del conduttore: ne deriva che la norma in commento deve essere intesa nel senso che è a carico del locatore l'iniziativa per lo spurgo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2035/1977