Articolo 1612 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Recesso convenzionale del locatore
Dispositivo
(1)Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto [1373] (2) per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata (3) nel termine stabilito dagli usi locali [657] c.p.c.] (4).
Note
(1) Attesa la natura residuale, oggi la norma si applica soltanto ai rapporti di locazione non disciplinati dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 (cfr. artt.59,29,73).
(2) A riguardo si veda l'articolo79, L. 27 luglio 1978 n. 392.
(3) Cioè contenente le ragioni del recesso.
(4) Pertanto, l'esercizio del recesso presuppone che: esso sia stato oggetto di apposita pattuizione, anche in applicazione delle norme generali in tema (v.1373 c.c.); che la licenza venga data entro un preciso termine; che sia motivata.