Articolo 1616 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Affitto senza determinazione di tempo
Dispositivo
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto (1), ciascuna di esse può recedere dal contratto [1373] dando all'altra un congruo preavviso (2) [1596].
Sono salvi le norme corporative (3) e gli usi che dispongano diversamente [8].
Note
(1) In ogni caso, in applicazione dell'art. 1573 del c.c., il rapporto non può eccedere la durata di trent'anni, salvo che nell'affitto di fondi rustici (v.1629 c.c.).
(2) In tal caso per verificare se il preavviso è congruo si deve considerare che si tratta di bene produttivo.
(3) Il riferimento all'ordinamento corporativo deve ritenersi abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6354/1981
Nei contratti di durata, in cui sono previste reciproche prestazioni da attuarsi in un lungo lasso di tempo, qualora la cessazione del rapporto sia pattuita con riferimento alla consumazione di una certa quantità di beni o di merci da parte di uno dei contraenti, non può parlarsi di durata indeterminata, risultando il termine finale del rapporto prefissato in modo indiretto col rinvio al verificarsi della prevista situazione di esaurimento del bene o della merce in questione. Con la conseguenza che l'esistenza del termine finale (certus an incertus quando) preclude la possibilità del recesso unilaterale, che è applicabile ai contratti senza alcuna determinazione di tempo, essendo i suoi effetti in contrasto con un'esplicita, diversa volontà delle parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6354 del 28 novembre 1981)