Articolo 1616 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Affitto senza determinazione di tempo

Dispositivo

Note

(1) In ogni caso, in applicazione dell'art. 1573 del c.c., il rapporto non può eccedere la durata di trent'anni, salvo che nell'affitto di fondi rustici (v.1629 c.c.).

(2) In tal caso per verificare se il preavviso è congruo si deve considerare che si tratta di bene produttivo.

(3) Il riferimento all'ordinamento corporativo deve ritenersi abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6354/1981