Articolo 1636 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Dispositivo
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.