Articolo 1644 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accrescimenti e frutti del bestiame
Dispositivo
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.