Articolo 1644 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accrescimenti e frutti del bestiame

Dispositivo

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.