Articolo 1650 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Morte dell'affittuario

Dispositivo

[Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e disposto dall'articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]