Articolo 1653 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sostituzione del locatore all'affittuario

Dispositivo

[Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, puo sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilita dell'articolo 1618.]