Articolo 1658 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Fornitura della materia
Dispositivo
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 20870/2019
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 c.c., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20870 del 2 agosto 2019)
2Cass. civ. n. 468/2014
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 cod. civ., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 468 del 13 gennaio 2014)
3Cass. civ. n. 470/2010
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 470 del 14 gennaio 2010)
4Cass. civ. n. 252/1996
Nell'ipotesi in cui l'impresa produttrice di un materiale, che l'appaltatore si è obbligato con il committente ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, si obblighi a sua volta con il committente stesso a garantire per difformità vizio difetti il risultato dell'opera realizzata con il materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell'opera, l'onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l'adempimento di una obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell'esistenza di difformità, vizi o difetti dell'opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 252 del 13 gennaio 1996)
5Cass. civ. n. 4882/1981
Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4882 del 31 luglio 1981)
6Cass. civ. n. 1823/1974
Nell'appalto mobiliare, quando la materia è fornita dall'appaltatore, la proprietà dellares novapassa al committente solo con l'accettazione o con un comportamento equipollente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1823 del 21 giugno 1974)