Articolo 1660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Variazioni necessarie del progetto

Dispositivo

Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo (1).

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità (2).

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo (3).

Note

(1) Le variazioni in questione sono quelle sopravvenute rispetto al progetto e non concordate. Si pensi, ad esempio, alla necessità di usare un materiale più sicuro ma più costoso per le strutture portanti di una casa in costruzione.

(2) Tale comma configura l'unica ipotesi prevista di recesso (v.1373 c.c.) dell'appaltatore. L'indennità deve essere determinata in relazione all'attività già prestata dal recedente.

(3) Tale recesso è diverso da quello di cui all'art. 1671 del c.c.: innanzitutto, nel primo caso il recesso è circoscritto all'ipotesi di variazioni al progetto mentre nel secondo caso sono le parti, concordemente, a definirne limiti e presupposti; ne deriva, inoltre, che nel secondo caso l'indennizzo dovuto è maggiore che nella prima ipotesi ed è determinato non in modo preciso ma in via equitativa.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 12882/2020

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell'ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l'anomalo deflusso delle acque).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12882 del 26 giugno 2020)

2Cass. civ. n. 133/2020

In tema di appalto, per la determinazione dell'oggetto, non è necessario che l'opera sia specificata in tutti i suoi particolari, ma è sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Ne consegue che eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullità, quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera e non ne impediscano l'agevole individuazione, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva ed alle cd. regole d'arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 133 del 8 gennaio 2020)

3Cass. civ. n. 15732/2018

L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15732 del 15 giugno 2018)

4Cass. civ. n. 10891/2017

In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell’opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l’accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10891 del 4 maggio 2017)

5Cass. civ. n. 9796/2011

Nel caso in cui il corrispettivo d'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9796 del 4 maggio 2011)

6Cass. civ. n. 5632/1996

Le contestazioni circa la eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell'esonero dell'appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5632 del 19 giugno 1996)

7Cass. civ. n. 3353/1993

Nel caso in cui il corrispettivo dell'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, imposte da disposizioni normative inderogabili (nella specie, travature di collegamento delle fondazioni in zona sismica), sia stato stabilito senza alcun riferimento alle predette opere, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere, pertanto, determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3353 del 22 marzo 1993)

8Cass. civ. n. 1364/1979

La norma dell'art. 1660 c.c., che disciplina le variazioni necessarie al progetto dell'appalto, riguarda un'ipotesi di impossibilità dell'oggetto e costituisce espressione della volontà del legislatore di non attribuire uguale efficacia a qualsiasi ipotesi di impossibilità dell'oggetto, in quanto prevede, diversamente dall'art. 1672 c.c. (relativo all'impossibilità assoluta di conseguimento del risultato), che il contratto abbia esecuzione anche se il suo oggetto sia divenuto in parte impossibile, e ciò mediante l'introduzione delle necessarie varianti, i cui limiti le parti possono anche avere preventivamente determinato, e tale soluzione resta valida anche con riferimento ad un'impossibilità originaria, perché nulla vieta che le parti, con apposite clausole contrattuali, deroghino alla disciplina generale, prevedendo la possibilità di un mutamento parziale dell'oggetto al fine di renderlo possibile anche nell'eventualità che si riscontri un' impossibilità originaria di realizzazione del progetto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1364 del 5 marzo 1979)

9Cass. civ. n. 5666/1978

La disciplina delle variazioni necessarie del progetto dell'opera appaltata, posta dall'art. 1660 c.c., contempla l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, sia necessario apportare variazioni al progetto, il cui costo è a carico del committente, non le ipotesi in cui la necessità di variazioni sia accertata dopo l'esecuzione del contratto e sia dovuta all'inadeguatezza dell'esecuzione stessa, in cui il costo delle opere è a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5666 del 30 novembre 1978)

10Cass. civ. n. 3267/1971

La facoltà di recesso dell'appaltatore è prevista dal secondo comma dell'art. 1660 c.c., per il solo caso che si rendano necessarie all'esecuzione dell'opera variazioni del progetto eccedenti il sesto del corrispettivo totale dell'appalto. Invece, per variazioni non necessarie, che superino tale limite, l'art. 1661 c.c., attribuisce all'appaltatore soltanto la facoltà di rifiutarsi di eseguirle e di continuare l'esecuzione dell'opera secondo il progetto originario, ma non anche quella di recedere dal contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3267 del 16 novembre 1971)