Articolo 1667 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Difformità e vizi dell'opera
Dispositivo
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili (1), purché in questo caso, non siano stati in malafede (2) taciuti dall'appaltatore (3).
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [1670].
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [181] disp. att.; 240, 855 c. nav.].
Note
(1) Riconoscibili con la diligenza dell'uomo comune (v.1176 c.c.).
(2) Lamalafede, che non riceve mai protezione dall'ordinamento, è integrata dal semplice silenzio dell'appaltatore.
(3) Le tesi più recenti ritengono che si tratti di una responsabilità contrattuale (1218 c.c.) che sorge se l'opera è difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle regole dell'arte.
Massime giurisprudenziali (74)
1Cass. civ. n. 7267/2023
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7267 del 13 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 7041/2023
In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7041 del 9 marzo 2023)
3Cass. civ. n. 19343/2022
Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.–In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19343 del 16 giugno 2022)
4Cass. civ. n. 11606/2022
In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11606 del 11 aprile 2022)
5Cass. civ. n. 5434/2021
La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5434 del 26 febbraio 2021)
6Cass. civ. n. 22093/2019
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22093 del 4 settembre 2019)
7Cass. civ. n. 20184/2019
In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667 c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20184 del 25 luglio 2019)
8Cass. civ. n. 12803/2019
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12803 del 14 maggio 2019)
9Cass. civ. n. 10501/2019
I termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10501 del 15 aprile 2019)
10Cass. civ. n. 4511/2019
La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione - la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4511 del 14 febbraio 2019)
11Cass. civ. n. 98/2019
In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 98 del 4 gennaio 2019)
12Cass. civ. n. 11/2019
In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11 del 3 gennaio 2019)
13Cass. civ. n. 21327/2018
La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21327 del 29 agosto 2018)
14Cass. civ. n. 16830/2018
L'azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata è soggetta all'ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16830 del 26 giugno 2018)
15Cass. civ. n. 14815/2018
L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'impegno dell'appaltatore a rimuovere i difetti della "res" assunto prima dell'ultimazione dell'incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14815 del 7 giugno 2018)
16Cass. civ. n. 18285/2016
Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18285 del 19 settembre 2016)
17Cass. civ. n. 8700/2016
In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8700 del 3 maggio 2016)
18Cass. civ. n. 7370/2015
In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015)
19Cass. civ. n. 20557/2014
In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. (Omissis).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20557 del 30 settembre 2014)
20Cass. civ. n. 2733/2013
In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2733 del 5 febbraio 2013)
21Cass. civ. n. 8016/2012
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8016 del 21 maggio 2012)
22Cass. civ. n. 6263/2012
L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6263 del 20 aprile 2012)
23Cass. civ. n. 4454/2012
Nell'appalto privato per la costruzione di un immobile, la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4454 del 20 marzo 2012)
24Cass. civ. n. 4446/2012
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano — senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può — al fine di paralizzare la pretesa avversaria — opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4446 del 20 marzo 2012)
25Cass. civ. n. 11520/2011
In tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 c.c., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eccessivamente generica la denuncia di "carenze nel fabbricato", in quanto non idonea a consentire di avere cognizione, sia pure in modo conciso, dei vizi riscontrati).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11520 del 25 maggio 2011)
26Cass. civ. n. 10927/2011
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10927 del 18 maggio 2011)
27Cass. civ. n. 470/2010
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 470 del 14 gennaio 2010)
28Cass. civ. n. 22344/2009
In tema di appalto, ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma daun subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore, non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore. Ne consegue che l'eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c., per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22344 del 21 ottobre 2009)
29Cass. civ. n. 20853/2009
In tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. comincia a decorrereex novodal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni e in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20853 del 29 settembre 2009)
30Cass. civ. n. 18402/2009
In tema di appalto, la piena consapevolezza da parte dell'appaltatore dell'esistenza di vizi nell'opera appaltata e del loro carattere occulto agli occhi del committente, unitamente ad un comportamento reticente e di mala fede nei confronti di quest'ultimo, è da ritenersi equivalente al doloso occultamento, quale circostanza idonea ad esonerare il committente medesimo dall'obbligo della denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c.–In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18402 del 19 agosto 2009)
31Cass. civ. n. 2562/2009
In materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 c.c.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, c.c.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2562 del 2 febbraio 2009)
32Cass. civ. n. 27948/2008
In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27948 del 24 novembre 2008)
33Cass. civ. n. 13431/2007
Nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un'autonoma previsione del capitolato generale dell'appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un'ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13431 del 8 giugno 2007)
34Cass. civ. n. 3752/2007
In materia di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perché, nel contratto di appalto, non solo l'esecuzione dell'opera deve avvenire con l'osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l'impostazione dell'opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito comenudus ministerdel committente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3752 del 19 febbraio 2007)
35Cass. civ. n. 12995/2006
In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a meronudus minister,cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12995 del 31 maggio 2006)
36Cass. civ. n. 8103/2006
La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8103 del 6 aprile 2006)
37Cass. civ. n. 5678/2006
In tema di contratto d'appalto, il «riconoscimento di responsabilità» proveniente dal committente non costituisce autonoma fonte di obbligazione in ordine alla produzione di danni a terzi o alla loro ritardata riparazione, atteso che esso non costituisce, in sé, una delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.; né rileva che si tratti di appalto di opere e servizi pubblici, che non comporta necessariamente una limitazione assoluta dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. (Fattispecie relativa ad allagamento provocato dalla rottura di una conduttura idrica durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5678 del 15 marzo 2006)
38Cass. civ. n. 4925/2006
La disciplina che, con riguardo all'appalto, l'articolo 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di danni del committente di lavori di falegnameria citato in giudizio per il corrispettivo, a causa dei vizi dell'opera; la predetta sentenza era stata censurata per avere ritenuto superata la questione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi a seguito del riconoscimento degli stessi da parte del prestatore d'opera, sostenendo, tra l'altro, che l'articolo 1667 c.c. non è applicabile al contratto d'opera).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4925 del 8 marzo 2006)
39Cass. civ. n. 4366/2006
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4366 del 27 febbraio 2006)
40Cass. civ. n. 28417/2005
In tema di appalto, l'art.1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore(nella specie danni arrecati ad altri beni dell'appaltante), sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate — seppure con carattere di autonomia e non surrogabili — ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28417 del 22 dicembre 2005)
41Cass. civ. n. 15283/2005
Ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c., l'invio di una lettera da parte di uno solo dei coniugi comproprietari dell'appartamento adibito ad abitazione comune, contenente una denuncia di vizi nell'esecuzione di lavori, in difetto della prova del dissenso da parte dell'altro coniuge, è idoneo a far presumere che l'esistenza dei vizi fosse a conoscenza di entrambi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15283 del 21 luglio 2005)
42Cass. civ. n. 2752/2005
Nel cosiddetto appalto a regia il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo dinudus ministerdel committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile l'appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali, che prevedevano l'obbligo dell'appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d'uso, l'esecuzione sotto la direzione esclusiva dell'impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla legge n. 1369/60 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2752 del 11 febbraio 2005)
43Cass. civ. n. 14584/2004
Con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14584 del 30 luglio 2004)
44Cass. civ. n. 271/2004
In tema di appalto di opere pubbliche, ildiesa quodi decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi — termine stabilito dall'art. 1667, terzo comma, c.c., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche — deve essere individuato (così come nell'appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell'opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all'accettazione dell'opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell'appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l'opera prima della consegna — come nella disciplina privatistica,exart. 1665, primo comma, c.c. — ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera — a differenza che nell'appalto tra privati, in cui l'accettazione pub essere anche implicita,exart. 1665, quarto comma, c.c. — deve sempre essere espressa, subordinata com'è ad una particolare procedura).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 271 del 13 gennaio 2004)
45Cass. civ. n. 11149/2003
La responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera deve essere esclusa qualora il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera, riducendo il primo anudus minister,ovvero abbia incaricato di detta esecuzione una impresa che sapeva essere priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell'opera affidatale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di una società alla quale era stata appaltata l'estrazione di olio da mandorle, in quanto la committente si era dimostrata a conoscenza dell'inesperienza dell'appaltatrice ed aveva collaborato alla risoluzione dei problemi tecnici esercitando un continuo controllo preventivo nel corso della lavorazione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11149 del 16 luglio 2003)
46Cass. civ. n. 6754/2003
In tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango dinudus ministerpoiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenzadimerito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per l'applicazione difettosa di numerose valvole per impianti di riscaldamento, prive dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, raccomandati e suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6754 del 5 maggio 2003)
47Cass. civ. n. 6774/2001
Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanziaex lege.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6774 del 17 maggio 2001)
48Cass. civ. n. 1320/2001
L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1320 del 30 gennaio 2001)
49Cass. civ. n. 14598/2000
L'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. (Nella specie la responsabilità dell'appaltatore era stata fondata sul rilievo che essendo egli tenuto a fornire un'opera eseguita a regola d'arte, non già ad eseguire supinamente le istruzioni del committente, era tenuto ad avvertire quest'ultimo della inidoneità dello spessore di calcestruzzo, scelto dal committente medesimo, con il quale si doveva effettuare la pavimentazione di un immobile).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14598 del 9 novembre 2000)
50Cass. civ. n. 11854/2000
L'accertamento dei vizi di un'opera appaltata da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine perla denunzia da parte di questi all'appaltatore, il cui onere non è assolto se la contestazione è effettuata da detto direttore, che non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11854 del 8 settembre 2000)
51Cass. civ. n. 11783/2000
L'indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell'attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica — concretantesi in un'attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell'opera — della conformità dell'opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, spetta all'appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l'appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11783 del 7 settembre 2000)
52Cass. civ. n. 11359/2000
Costituisce obbligazione del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove emetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11359 del 29 agosto 2000)
53Cass. civ. n. 7180/2000
L'obbligazione del direttore dei lavori è un obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l'appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella «buona riuscita» del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di un edificio, con conseguente condensazione di umidità, all'interno degli appartamenti, benché tale accorgimento, non fosse previsto dal progetto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7180 del 30 maggio 2000)
54Cass. civ. n. 6682/2000
In tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 c.c. (applicabile,inparte qua,anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.), equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6682 del 23 maggio 2000)
55Cass. civ. n. 6088/2000
In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest'ultimo ed escludono la responsabilità dell'appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, comenudusminister,come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6088 del 12 maggio 2000)
56Cass. civ. n. 1965/2000
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come nudus minister, in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1965 del 22 febbraio 2000)
57Cass. civ. n. 1608/2000
La responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti riscontrati nell'opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente) si estende a quanto costituisce il risultato finale dell'opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1608 del 14 febbraio 2000)
58Cass. civ. n. 972/2000
Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 972 del 28 gennaio 2000)
59Cass. civ. n. 14284/1999
In tema di contratto di appalto, la domanda risarcitoria del committente volta a far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, è soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 1667 terzo comma c.c., non applicandosi alla stessa il principioquaetemporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum,che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14284 del 18 dicembre 1999)
60Cass. civ. n. 14239/1999
In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma terzo, c.c. opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione ordinaria l'azione di rivalsa del committente contro l'appaltatore per le somme erogate a terzi per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14239 del 17 dicembre 1999)
61Cass. civ. n. 8075/1999
L'appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente; tale responsabilità con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto; in tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore può concorrere, laddove gli errori di progettazione e direzione gli siano imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano, per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell'appaltatore relegandolo nella posizione dinudus minister.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per il cedimento della copertura di un edificio realizzata, in assenza di divieti contrattuali di iniziativa, nonostante l'inidoneità delle strutture d'appoggio e la mancata esecuzione a cura del committente di opere ritenute necessarie ed espressamente richieste dall'appaltatore medesimo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8075 del 26 luglio 1999)
62Cass. civ. n. 664/1999
In tema di contratto d'appalto, il riconoscimento dei difetti dell'opera e la loro eliminazione da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento della responsabilità per eventuali danni derivanti al committente dai vizi dell'opera e l'assunzione della correlativa obbligazione, distinta da quella adempiuta di garanzia, di risarcire il danno, con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione relativa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 664 del 25 gennaio 1999)
63Cass. civ. n. 644/1999
In tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 c.c. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale, cioè, da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 644 del 23 gennaio 1999)
64Cass. civ. n. 7891/1998
Ove sia prescritta la relativa azione per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'operaexart. 1667 c.c. rimane tutelato solo nei limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia — in via principale o riconvenzionale — richiesto il pagamento del prezzo o di un residuo. Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7891 del 11 agosto 1998)
65Cass. civ. n. 7449/1997
In tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera nel contratto di appalto, il termine di decadenza di cui all'art. 1667, secondo comma comincia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7449 del 9 agosto 1997)
66Cass. civ. n. 3520/1997
Il principio, secondo cui l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico designato dal committente (e salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica), è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto a cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, trova applicazione anche quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per la realizzazione di locali destinati a magazzino per i quali era stata omessa la necessaria impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti laterali, poggianti contro il terreno).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3520 del 23 aprile 1997)
67Cass. civ. n. 8567/1996
Il committente convenuto per il pagamento può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera da lui tempestivamente denunciati, avvalendosi del principioinadimplenti non est adimplendumal quale si ricollega la più specifica disposizione dell'art. 1667 comma secondo ultima parte del codice civile, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8567 del 28 settembre 1996)
68Cass. civ. n. 4619/1996
Nel contratto di appalto il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., nel caso in cui il committente sia un condominio, decorre dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera e non dal giorno in cui l'amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare, posto che rientra fra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per cui è da tale momento che il condominio in persona dell'amministratore che lo rappresenta è posto in grado di agire per far valere la garanzia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4619 del 18 maggio 1996)
69Cass. civ. n. 169/1996
In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richieda cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.–La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi riconducibili alla fattispecie regolata dall'art. 1669 c.c. o a quella dell'art. 1667 dello stesso codice, non può essere esclusa dall'errata esecuzione di interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 169 del 10 gennaio 1996)
70Cass. civ. n. 5099/1995
L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui pur essendosi accorto di tali errori non li abbia tempestivamente denunziati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'appaltatore è invece esentato da responsabilità se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire il progetto comenudusministerper le insistenze del committente ed a rischio del medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5099 del 10 maggio 1995)
71Cass. civ. n. 5981/1994
Il principio in base al quale l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell'appaltatore di dette direttive, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore (o prestatore d'opera) e committente, nei quali obbligo del primo è solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall'esecuzione dell'opera secondo le sue direttive e richieste, ma non quello di rifiutare il compimento dell'opera stessa. (Nella specie, il prestatore d'opera aveva prospettato l'inadeguatezza degli interventi di riparazione parziale del motore di un autoveicolo che il committente aveva egualmente voluti).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5981 del 22 giugno 1994)
72Cass. civ. n. 9001/1992
La responsabilità dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera appaltata, specificamente regolata dall'art. 1668 c.c. senza escludere l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, deve estendersi anche alla mancanza di qualità (essenziali o pattuite), non essendo ipotizzabile una diversità di disciplina tra le predette ipotesi, che in egual modo concretano forme di inadempimento contrattuale dell'appaltatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9001 del 25 luglio 1992)
73Cass. civ. n. 2110/1991
Qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del cit. art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2110 del 27 febbraio 1991)
74Cass. civ. n. 6970/1982
In tema di appalto, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, ildies a quodel relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6970 del 16 dicembre 1982)