Articolo 1673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento o deterioramento della cosa

Dispositivo

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora [1207] a verificarla [1655], il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658].

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4707/1977

In tema di appalto, i principi dettati dall'art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell'opera prima dell'accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4707 del 5 novembre 1977)

2Cass. civ. n. 1575/1976

Il principio, secondo il quale nell'ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso è a carico dell'appaltatore (art. 1673 c.c.), opera, a maggior ragione, nell'ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1575 del 3 maggio 1976)