Articolo 1678 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.). Esso si differenzia dalla spedizione (1737 c.c.) poichè lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto, laddove il vettore è colui che si obbliga ad effettuare tale trasporto.

(2) Il vettore può essere dotato di una struttura di tipo imprenditoriale (v.2082 c.c.) o meno; egli, inoltre, può eseguire il trasporto personalmente ovvero affidare ad altri l'incarico, nel qual caso si possono configurare unsubcontrattodi trasporto ovvero una cessione del contratto (1406 c.c.).

(3) Il corrispettivo può anche mancare, in tal caso il trasporto è gratuito (1681 c.c.).

(4) Il vettore assume una obbligazione di risultato in quanto si impegna ad effettuare il trasporto. La differenza fondamentale tra il trasporto di persone e di cose sta nel fatto che le seconde sono inerti e vengono affidate al vettore mentre per le prime ciò non vale (1681,1693 c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 26285/2024

2Cass. civ. n. 4519/2024

3Cass. civ. n. 32976/2022

4Cass. civ. n. 26504/2022

5Cass. civ. n. 12420/2020

6Cass. civ. n. 6449/2020

7Cass. civ. n. 13374/2018

8Cass. civ. n. 21850/2017

9Cass. civ. n. 19225/2013

10Cass. civ. n. 18300/2003

11Cass. civ. n. 12125/2003

12Cass. civ. n. 1994/1997

13Cass. civ. n. 5568/1991

14Cass. civ. n. 9993/1990

15Cass. civ. n. 10/1982