Articolo 1686 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto

Dispositivo

Note

(1) In analogia alla previsione dell'art. 1256 del c.c.si può ritenere che l'impossibilità in questione si abbia quando l'impedimento non può essere superato o rimosso con lo sforzo diligente (1176 c.c.) cui il debitore è tenuto.

(2) Cioè esageratamente ritardati: questo significa che l'inizio o la prosecuzione del trasporto divengono privi di interesse per il mittente.

(3) La previsione è speciale rispetto alla disciplina generale (1453 c.c.) in quanto, oltre alla risoluzione, prevede anche la possibilità di chiedere istruzioni al mittente. In conseguenza di tale richiesta il mittente può anche esercitare il proprio diritto di contrordine (1685 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 11840/1992

2Cass. civ. n. 1288/1981

3Cass. civ. n. 2093/1978