Articolo 1701 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto di accertamento dei vettori successivi

Dispositivo

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare (1) nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693].

Note

(1) Se un vettore non chiede al precedente di fare la dichiarazione, quello successivo, se ha interesse a far accertare lo stato delle cose, può agire con il procedimento di istruzione preventiva (1697 c.c.;696 c.p.c.).