Articolo 1704 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mandato con rappresentanza

Dispositivo

Note

(1) Il conferimento del potere di rappresentanza avviene con la procura (1392 c.c.). Con essa gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, di cui il primo spende il nome.Pertanto, mandato e procura si devono tenere distinti: il primo è un contratto che regola i rapporti interni tra chi conferisce l'incarico e chi lo esplica, il secondo è un atto unilaterale che regola i limiti entro cui il mandatario, nei rapporti con i terzi, può vincolare il mandante.

(2) Il mandatario con rappresentanza deve essere chiaro nello spendere il nome del mandante.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 14676/2025

2Cass. civ. n. 39566/2021

3Cass. civ. n. 5681/2020

4Cass. civ. n. 22616/2019

5Cass. civ. n. 22818/2017

6Cass. civ. n. 7510/2011

7Cass. civ. n. 16025/2002

8Cass. civ. n. 3103/2002

9Cass. civ. n. 15235/2001

10Cass. civ. n. 1104/1990

11Cass. civ. n. 1116/1977