Articolo 1707 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Creditori del mandatario
Dispositivo
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio (1), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [2915] comma 2; [183] disp. att.].
Note
(1) La norma si applica, quindi, al mandato senza rappresentanza (1705 c.c.).