Articolo 1712 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Comunicazione dell'eseguito mandato

Dispositivo

Note

(1) La comunicazione è atto unilaterale recettizio (1324,1334,1335 c.c.) e comprende anche ogni altra attività, propedeutica o comunque complementare, che abbia accompagnato l'esecuzione del mandato.

(2) L'approvazione in questione deve essere tenuta distinta dalla ratifica (1711 c.c.) in quanto riguarda solo i rapporti interni tra mandatario e mandante e non ha rilevanza verso i terzi.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16107/2024

2Cass. civ. n. 15174/2017

3Cass. civ. n. 861/2016

4Cass. civ. n. 18299/2003

5Cass. civ. n. 10739/2000

6Cass. civ. n. 11975/1990

7Cass. civ. n. 3992/1983

8Cass. civ. n. 693/1982

9Cass. civ. n. 3534/1980