Articolo 1715 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
Dispositivo
In mancanza di patto contrario (1), il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto (2).
Note
(1) Si tratta del patto c.d. "star del credere" (1736 c.c.) con il quale il mandatario assume la veste di fideiussore (1936 c.c.) del terzo nei confronti del mandante. Con tale patto il mandante aumenta la propria garanzia di conseguire il risultato sperato ed il mandatario è spinto ad essere più diligente nella scelta del terzo.
(2) In tal caso si tratta di una particolare ipotesi di violazione del dovere di diligenza (1710 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19455/2025
In tema di mandato senza rappresentanza, a norma dell'art. 1715 c.c. il mandatario è di regola esonerato dalla responsabilità per inadempimento delle persone con le quali ha contrattato, in quanto i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, pur riguardando inizialmente la sfera giuridica del mandatario, sono poi trasferiti in quella del mandante, che può agire direttamente per l'adempimento nei confronti dei terzi; invece, la contraria clausola pattizia - con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, liberamente attribuiscono al mandatario la responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo - ripristina il principio generale secondo cui il debitore che si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ed ha funzione di tutela dell'interesse del mandante al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, fermi i limiti derivanti dal generale meccanismo ex art. 1705, comma 1, c.c.–In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19455 del 15 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 3230/1975
L'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'è spazio per una responsabilità in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneità rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del mandato e non è limitato ad un solo momento di questa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3230 del 10 ottobre 1975)