Articolo 1730 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione del mandato conferito a più mandatari

Dispositivo

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente (1) si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari (2) (3).

Note

(1) Si tratta del c.d. mandato congiuntivo (1716, comma 1 c.c.).

(2) Se la causa di estinzione è una di quelle previste dall'art. 1728, comma 2 c.c., è discutibile se gli obblighi ivi previsti ricadano sui suoi eredi ovvero sugli altri mandatari.

(3) Se, invece, il mandato è disgiuntivo, (v.1716 c.c.) opera la regola opposta.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 18194/2003

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811 c.p.c., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuità nell'attività dei due collegi. (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18194 del 28 novembre 2003)