Articolo 1737 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
Il contratto di spedizione è un mandato [1703] con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante (1), o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto [1678] (2) con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie (3) (4) (5).
Note
(1) Si tratta, quindi, di un mandato con o senza rappresentanza (1705 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto consenuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.).
(2) In linea generale si ritiene che il contratto di trasporto che lo spedizioniere si impegna a concludere possa avere ad oggetto solo beni e non persone (1678,1683 ss. c.c.).
(3) La fattispecie deve essere tenuta distinta dal contratto di trasporto (1678 c.c.): in quest'ultimo il vettore si obbliga ad eseguire lo spostamento, nella spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto e gli adempimenti connessi, quali ad esempio l'imballaggio della merce o il suo deposito (1766 c.c.). Inoltre, la spedizione è diversa dalla commissione (1731 c.c.) per lo specifico oggetto.
(4) Richiamando, quale norma generale in tema di mandato, l'art. 1705, comma 2 c.c., si ritiene che il committente possa sostituirsi allo spedizioniere ed esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto agendo direttamente nei confronti del vettore.
(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 26504/2022
Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26504 del 8 settembre 2022) C. giust. UE n. 14646/2014Sebbene lo spedizioniere doganale, di cui all'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43, si differenzi dalla figura disciplinata all'art. 1737 cod. civ., avendo diretta rappresentanza in dogana del proprietario della merce, al contratto di spedizione doganale si applica comunque l'art. 1739, terzo comma, cod. civ., secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente. Ne deriva che legittimato alla ripetizione dei corrispettivi indebitamente versati per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori circuito doganale non è lo spedizioniere doganale ma l'operatore commerciale rappresentato, cui è legalmente riferibile il pagamento.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. III, sentenza n. 14646 del 27 giugno 2014)
2Cass. civ. n. 14089/2014
Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014)
3Cass. civ. n. 4900/2011
Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle "operazioni accessorie" alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 c.c.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina dei tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. II relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari "containers" per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei "containers" fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4900 del 28 febbraio 2011)
4Cass. civ. n. 3354/2009
Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell'inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3354 del 11 febbraio 2009)
5Cass. civ. n. 16069/2002
Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall'art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16069 del 15 novembre 2002)
6Cass. civ. n. 13839/1999
I1 contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revocaexart. 671. fall. nella ipotesi di fallimento,mediotempore,delmandante stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13839 del 10 dicembre 1999)
7Cass. civ. n. 5030/1998
Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume 1'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attività giudiziale svolta dal mandatario - attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5030 del 20 maggio 1998)
8Cass. civ. n. 4567/1997
Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4567 del 22 maggio 1997)
9Cass. civ. n. 11915/1995
Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto — operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 c.c. sul contenuto del contratto di spedizione — risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art. 1717 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11915 del 17 novembre 1995)
10Cass. civ. n. 1016/1995
Le operazioni accessorie, che l'art. 1737 c.c. pone a carico dello spedizioniere, sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al risultato finale, che il committente, non optando per la sostituzione a sé dello spedizioniere medesimo, avrebbe direttamente compiuto, quale la consegna della merce al trasportatore con modalità tali da non esporla a rischi evitabili. (Nella specie, pericoli di furto durante la sosta notturna di un trasporto con autocarro, resa dalla consegna del carico in ora tarda).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1016 del 27 gennaio 1995)