Articolo 1742 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) La legge 3 maggio 1985, n. 204 obbligava gli agenti ad essere iscritti in apposito ruolo. Tuttavia, l'art. 74 del D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il ruolo in quanto la normativa è stata ritenuta contrastante con norme comunitarie (v. direttiva c.d. Bolkestein, 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

(2) Il contratto in esame è consensuale e ad effetti obbligatori (1378 c.c.) e deve essere provato per iscritto. È naturalmente oneroso e la provvigione dell'agente consiste in una percentuale sul volume degli affari del preponente (v.1748 c.c.). Esso non deve essere confuso con la mediazione (1754 c.c.) in quanto il mediatore non può essere legato ad alcuna delle parti da un rapporto di collaborazione ed, inoltre, egli mette in relazione due parti in via occasionale e non stabile.

(3) Colui che si obbliga a concludere i contratti è detto agente. Se si avvale di terzi, si tratta di subagenti cui si applicano le disposizioni in esame (1742 ss. c.c.). Normalmente l'agente organizza la propria attività in modo imprenditoriale (2082 c.c.). Inoltre, egli opera in parziale autonomia rispetto alle direttive del preponente, ciò che induce a ritenere che non si tratti di un lavoratore dipendente ma di un parasubordinato.

(4) La stabilità implica che l'agente deve obbligarsi per un dato periodo e per un certo numero di affari e rappresenta un limite alla sua autonomia.

(5) Il soggetto per conto del quale l'agente opera è il preponente: che, se normalmente è un imprenditore commerciale (2082 c.c.), può anche non esserlo.

(6) L'agente non conclude i contratti con i terzi ma si limita a promuoverne la stipula; egli, cioè, riceve i c.d. ordini dai (potenziali) clienti e li comunica al preponente che sceglie se stipulare o meno. L'agente, quindi, non è un mandatario perché compie un'attività materiale e non giuridica (v.1703 c.c.). Il preponente, però, può scegliere di attribuirgli la rappresentanza, nel qual caso si applicano le norme in tema di mandato (1703 ss. c.c.) e procura (1387 ss. c.c.).

(7) E' essenziale che la stipula indichi il luogo in cui l'agente opera, anche al fine di consentirgli di crearsi una clientela.

(8) Questo comma, introdotto dall'art. 1, comma 1, D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, è stato poi sostituito dall'art. 1, D. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

Massime giurisprudenziali (35)

1Cass. civ. n. 23214/2024

2Cass. civ. n. 18561/2024

3Cass. civ. n. 4561/2024

4Cass. civ. n. 29422/2023

5Cass. civ. n. 28878/2022

6Cass. civ. n. 29164/2021

7Cass. civ. n. 5165/2015

8Cass. civ. n. 20322/2013

9Cass. civ. n. 19828/2013

10Cass. civ. n. 1824/2013

11Cass. civ. n. 16603/2009

12Cass. civ. n. 9696/2009

13Cass. civ. n. 18686/2008

14Cass. civ. n. 13629/2005

15Cass. civ. n. 6482/2004

16Cass. civ. n. 12756/2003

17Cass. civ. n. 11794/2003

18Cass. civ. n. 7087/2002

19Cass. civ. n. 11264/2001

20Cass. civ. n. 1078/1999

21Cass. civ. n. 5372/1998

22Cass. civ. n. 2722/1998

23Cass. civ. n. 10130/1995

24Cass. civ. n. 84/1993

25Cass. civ. n. 6291/1990

26Cass. civ. n. 696/1988

27Cass. civ. n. 2382/1987

28Cass. civ. n. 1673/1984

29Cass. civ. n. 35/1984

30Cass. civ. n. 7513/1983

31Cass. civ. n. 7006/1983

32Cass. civ. n. 5849/1983

33Cass. civ. n. 1278/1983

34Cass. civ. n. 873/1983

35Cass. civ. n. 6389/1982