Articolo 1751 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patto di non concorrenza
Dispositivo
(1)Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto [2125], [2596]. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale [1748] (2). L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto [1751]. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
- all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (3).
Note
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303.
(2) L'indennità quindi, non è una provvigione (1748 c.c.) bensì un ristoro per il pregiudizio derivante dall'esercizio di un atto lecito.
(3) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1° giugno 2001. A norma dell'art. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma "si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 24845/2025
Il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve prevedere un compenso per l'agente e non può superare la durata di due anni. La mancata previsione del compenso non è causa di nullità del patto, che è norma derogabile dalle parti. La durata oltre il limite biennale comporta la nullità parziale del patto limitatamente al regime eccedente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24845 del 9 settembre 2025)
2Cass. civ. n. 23331/2024
In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024)
3Cass. civ. n. 21524/2024
L'obbligo di corrispondere l'indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve avvenire 'in occasione della cessazione del rapporto', senza che ciò implichi necessariamente la coincidenza temporale esatta con il momento della cessazione del rapporto medesimo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21524 del 31 luglio 2024)
4Cass. civ. n. 21211/2024
In tema di patto di non concorrenza post-contrattuale, l'art. 1751-bis c.c. prevede l'obbligo di corrispondere l'indennità "in occasione della cessazione del rapporto", con una formulazione ampia che non vincola il pagamento all'esatto momento della cessazione del rapporto. Ciò significa che la mancata corresponsione dell'indennità al momento della cessazione del rapporto non esonera automaticamente l'ex agente dagli obblighi previsti dal patto di non concorrenza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21211 del 30 luglio 2024)
5Cass. civ. n. 17770/2016
In tema di contratto di agenzia, la clausola contrattuale che prevede la facoltà della società mandante di tenere l'agente vincolato al divieto di concorrenza nei suoi confronti ed il correlato obbligo della medesima società di corrispondere un corrispettivo in caso di esercizio di tale facoltà, non integra una condizione meramente potestativa, in quanto l'efficacia dell' obbligazione non dipende dalla volontà dello stesso debitore, ossia dell'agente sul quale grava l'obbligo di non-concorrenza, bensì da quella della parte creditrice, ovvero della casa mandante, sicché tale patto non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., ma va qualificato come patto di opzione ex art. 1331 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17770 del 8 settembre 2016)
6Cass. civ. n. 12127/2015
In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12127 del 11 giugno 2015)