Articolo 1756 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rimborso delle spese
Dispositivo
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso (1).
Note
(1) Trattasi di debito di valuta, assoggettato al principio nominalistico (v.1277 c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 5095/2006
Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5095 del 9 marzo 2006)
2Cass. civ. n. 1991/2005
Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1991 del 1 febbraio 2005)
3Cass. civ. n. 7630/2002
In tema di mediazione, l'art. 1756 c.c., nell'attribuire al mediatore, salvo patti o usi contrari, il mero diritto al rimborso delle spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi compresa quella dell'esistenza di una causa d'invalidità del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7630 del 24 maggio 2002)
4Cass. civ. n. 6705/2001
La previsione di un compenso in caso di vendita diretta da parte del proprietario preponente entro i termini di efficacia dell'incarico, seppure si colloca al di fuori della mediazione tipica come non integrante la forfettaria determinazione di un rimborso di spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., non è incompatibile con un incarico di mediazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6705 del 15 maggio 2001)