Articolo 1772 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pluralità di depositanti e di depositari

Dispositivo

Note

(1) Anche se vi sono più depositanti, il diritto alla restituzione sorge in capo ad uno di essi se la cosa è unica in quanto si ha una obbligazione indivisibile (1316 c.c.). Ciascuno di questi ha, però, diritto di far valere l'inadempimento del depositario (1453 c.c.).

(2) Si pensi, ad esempio, all'obbligo di restituire un cavallo. Ciascuno di essi potrà ottenere, invece, la restituzione di parte del bene se esso è divisibile.

(3) Quindi il depositante ha anche facoltà di chiedere la restituzione a depositario che non detiene il bene, il quale dovrà procurarselo dal detentore.