Articolo 1785 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Limiti di applicazione
Dispositivo
(1)Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi (2), né agli animali vivi.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2) In particolare, in relazione a quanto viene lasciato nel veicolo si distingue, di solito, tra ciò che può esserne considerato pertinenza (817 c.c.) come, ad esempio, l'autoradio, e ciò che non può esserlo perchè vi si trova occasionalmente come, ad esempio, un computer poggiato su un sedile. In tale seconda ipotesi, di regola, non sorge responsabilità a carico del depositario.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6048/2010
Nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell'autoveicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6048 del 12 marzo 2010)