Articolo 1787 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità dei magazzini generali

Dispositivo

Note

(1) L'attività dei magazzini generali è soggetta, per la funzione pubblica che essi svolgono, all'approvazione del ministero dell'industria. Analoga funzione è svolta dai depositi franchi, nei quali vengono custodite temporaneamente merci non imposte e non tassate.

(2) Se il deposito ha ad oggetto cose fungibili non si tratta, comunque, di deposito irregolare (1782 c.c.) perché il depositario non acquista la proprietà dei beni ed il diritto di utilizzarli. Si può avere anche deposito c.d. alla rinfusa se i beni depositati, fungibili, si confondono con gli altri: in tal caso si forma una comunione (1100 c.c.) su di essi ed il depositante ha diritto solo alla restituzione deltantundem eiusdem generis.

(3) La norma, quindi, prevede un regime di responsabilità più severo di quello previsto per il deposito in generale (1768 c.c.) ed analogo a quello dettato per il vettore di cose (1693 c.c.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 12972/2010

2Cass. civ. n. 534/1997

3Cass. civ. n. 5267/1991

4Cass. civ. n. 977/1990

5Cass. civ. n. 2488/1969